MONZA, TARI PRESCRITTA: ANNULLATO PIGNORAMENTO DOPO OLTRE 10 ANNI

La Corte di Giustizia Tributaria di Milano accoglie il ricorso dello Studio Legale Rancic Vezzo: decisivi mancata notifica degli atti e decorso dei termini

Lo Studio Legale Rancic Vezzo ha ottenuto un’importante pronuncia favorevole innanzi alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Milano che, con sentenza n. 1529/2026 depositata in data 17 aprile 2026, ha accolto il ricorso presentato nell’interesse di un contribuente contro il Comune di Monza e la società concessionaria per la riscossione SO.G.E.T. S.p.A.

La controversia trae origine da un atto di pignoramento presso terzi notificato nel 2025 per presunti crediti TARI relativi agli anni 2012 e 2013, fatti valere a distanza di oltre un decennio.
Il contribuente veniva a conoscenza della pretesa tributaria direttamente in fase esecutiva, senza aver mai ricevuto alcuna notifica degli atti presupposti – tra cui avvisi di accertamento e ingiunzioni di pagamento.

Nel ricorso, la difesa ha evidenziato due profili dirimenti: da un lato, la mancata notifica degli atti prodromici, elemento che incide sulla legittimità dell’intero procedimento di riscossione; dall’altro, l’intervenuta prescrizione quinquennale dei tributi locali, già maturata al momento dell’avvio dell’azione esecutiva, in assenza di atti interruttivi validamente notificati.

La Corte, condividendo le argomentazioni difensive, ha accolto il ricorso, con effetti di annullamento della pretesa tributaria e della procedura esecutiva, disponendo la compensazione delle spese di lite.

La pronuncia si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale consolidato in materia di tributi locali, ribadendo l’obbligo per l’ente impositore di garantire la corretta notificazione degli atti e di dimostrare l’eventuale interruzione dei termini prescrizionali.

«La decisione ribadisce un principio fondamentale: in assenza di valida notifica degli atti e di prova dell’interruzione della prescrizione, la pretesa tributaria non può essere legittimamente azionata, soprattutto quando il contribuente ne venga a conoscenza solo in fase esecutiva», sottolinea l’Avv. Riccardo Vezzo.

Il caso evidenzia una casistica tutt’altro che isolata nella prassi della riscossione, richiamando l’attenzione sull’importanza di una verifica puntuale della legittimità degli atti, a tutela del diritto di difesa del contribuente.